Chiavari

La Cassazione avvia il processo tributario su sponsorizzazioni alla Vecchia Chiavari

Nuova udienza per determinare le responsabilità di Pierluigi Piombo e Andrea Schiaffino dopo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate riguardo a presunte operazioni inesistenti

La Cassazione avvia il processo tributario su sponsorizzazioni alla Vecchia Chiavari

La giustizia tributaria è chiamata a chiarire le eventuali responsabilità nell’ambito di una controversia che coinvolge l’Agenzia delle Entrate, Pierluigi Piombo e Andrea Schiaffino, relativa a presunte sponsorizzazioni inesistenti a favore dell’Associazione Calcistica Vecchia Chiavari.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con un’ordinanza interlocutoria, emessa in seguito al ricorso presentato dall’Agenzia dopo una sentenza di secondo grado che aveva accolto le istanze dei due contribuenti. Piombo, che ha ricoperto il ruolo di vicesindaco di Chiavari, è presidente della partecipata comunale Marina Chiavari dal 2018.

Dettagli dell’inchiesta

L’inchiesta ha avuto origine da un processo verbale di constatazione risalente al 2016 nei confronti della Vecchia Chiavari 1972, notificato nel 2018 ad Andrea Schiaffino, legale rappresentante della società, e a Pierluigi Piombo, ex presidente del club dal 2003 al 2010, identificato dalla Guardia di Finanza come il responsabile della violazione.

La contestazione si concentra sulla presunta inesistenza totale o parziale di prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni, utilizzate per scopi elusivi. L’analisi condotta dalle Fiamme Gialle si basa sui movimenti bancari e sui pagamenti effettuati tramite assegni. Dopo l’emissione dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, i due avevano presentato ricorso, inizialmente respinto nel 2019 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, ma successivamente accolto in appello nel 2023 dalla Corte di giustizia tributaria.
Secondo i giudici di secondo grado, l’elemento determinante è stata l’estinzione dell’associazione calcistica, avvenuta nel 2010, che avrebbe reso inapplicabili gli avvisi di accertamento notificati in seguito.

L’Agenzia ha quindi impugnato questa decisione davanti alla Cassazione, la quale ha disposto la trattazione in pubblica udienza per chiarire le questioni giurisprudenziali riguardanti la permanenza dei rapporti obbligatori dopo l’estinzione di un’associazione, soprattutto in assenza di una forma di pubblicità relativa all’evento estintivo.