Il Porto Turistico di Lavagna rimane sotto il controllo del nuovo percorso definito dal Comune. La prima sezione del TAR Liguria, con un’ordinanza emessa dopo la camera di consiglio del 20 marzo 2026, ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla società Porto di Lavagna s.p.a. contro l’aggiudicazione della gestione dello scalo.
Dettagli della vicenda
La questione riguarda la decisione del Comune di Lavagna di affidare la gestione del porto attraverso lo strumento della finanza di progetto (project financing). La società ricorrente, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Greco, aveva impugnato sia il bando di gara che l’aggiudicazione a favore della controinteressata F2i S.G.R. s.p.a., assistita dai legali Fabio Cintioli e David Astorre.
I giudici del TAR (Presidente Giuseppe Caruso, estensore Nicola Pistilli) hanno stabilito che non ci sono le condizioni per bloccare la procedura. Il Tribunale ha ricordato che la legittimità del modello scelto dal Comune era stata già confermata in una sentenza precedente, in quanto la gestione del porto è considerata un affidamento complesso che unisce opere e servizi.
Inoltre, il TAR Liguria ha evidenziato un aspetto cruciale: la società Porto di Lavagna s.p.a., non avendo partecipato alla gara, non ha titolo per contestarne l’esito, una volta accertata la regolarità del bando. Oltre al rigetto della sospensiva, la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese legali, fissate in 2.000 euro per ciascuna delle parti resistenti: il Comune di Lavagna (rappresentato da Lorenzo Cuocolo), la Regione Liguria (difesa da Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini) e la stessa F2i S.G.R. s.p.a.
L’ordinanza rappresenta un successo per l’amministrazione comunale, confermando la validità della procedura di gara per uno dei porti turistici più significativi del Tigullio.